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Pensione di Inabilità al lavoro

pensione di inabilità al lavoro 2023
24 Novembre 2022
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Tempo di lettura 4 minuti

La pensione di inabilità al lavoro è riservata a tutti gli assicurati o ai titolari di assegno ordinario di invalidità i quali, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L’Inps ha precisato che, al fine del riconoscimento della prestazione, non è richiesta totale inettitudine bensì inabilità a proficuo lavoro.

La Cassazione, con la sentenza n. 1101/1993, nel condividere quest’orientamento, chiarisce che l’inabilità lavorativa non può essere esclusa, ad esempio, per la sola circostanza che il lavoratore assicurato sia in grado di attendere nella propria casa di abitazione ai normali lavori domestici.

La pensione di inabilità non va confusa con l’assegno ordinario di invalidità.

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale erogata a domanda a tutti quei soggetti ai quali è intervenuta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3 (circa il 66%), a differenza della pensione di inabilità che viene erogata al riconoscimento di un’assoluta e permanente inabilità lavorativa (100%).

Entrambe le prestazioni sono previdenziali, vale a dire che per ottenerne il riconoscimento non basta soltanto essere in possesso dei requisiti sanitari ma occorre perfezionare anche determinati requisiti contributivi.

Ulteriore distinzione doverosa è quella tra la pensione di inabilità lavorativa e la pensione di inabilità civile.

A causa della similitudine nella nomenclatura spesso il cittadino si ritrova disorientato rispetto alle differenze sostanziali delle due prestazioni.

La pensione di inabilità lavorativa, come summenzionato, è una prestazione previdenziale che spetta non soltanto al determinarsi di alcuni requisiti sanitari ma anche al possedimento di determinati requisiti contributivi.

La pensione di inabilità civile, invece, è una pensione socio-assistenziale che viene erogata a prescindere dal possesso di contributi ai soggetti che vengono dichiarati invalidi con una percentuale uguale al 100%.

A chi spetta?

La pensione di inabilità al lavoro spetta, dunque, quando non si è più in grado di espletare un lavoro che sia allo stesso tempo remunerativo e confacente alle attitudini, tale dunque da assicurare un’esistenza libera e dignitosa.

Nella sentenza n. 7212/2000 la cassazione sottolinea: ai fini del riconoscimento della pensione, l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere valutata avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del 100% della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee, tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.

La pensione di inabilità previdenziale può essere richiesta dai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO), ai fondi sostitutivi della stessa e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

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Dal 1996 la prestazione è stata estesa anche ai dipendenti pubblici e agli iscritti alla gestione separata.

I requisiti

Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità al lavoro l’interessato dovrà essere in possesso di un’infermità fisica o mentale tale da determinare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il requisito sanitario non è l’unico richiesto, infatti per ottenere il riconoscimento della prestazione bisogna essere in possesso iscritti da almeno 5 anni all’interno della gestione previdenziale (5 anni di anzianità contributiva) e possedere 3 anni di contribuzione effettiva negli ultimi 5 precedenti l’inoltro della domanda.

La maggiorazione contributiva

La pensione di inabilità al lavoro, a differenza dell’assegno ordinario di invalidità, è reversibile ai superstiti e viene erogata calcolando come coperti da contribuzione gli anni mancanti al compimento dell’età pensionabile.

L’Inps ha chiarito che in caso di pensione di inabilità al lavoro da liquidare a carico di una delle gestioni del lavoro autonomo con il cumulo di contribuzione versata in più gestioni assicurative, la maggiorazione verrà calcolata solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo alla quale l’assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell’ultimo triennio da lavoro autonomo.

Con l’ulteriore circolare n. 140/2013 l’Inps ha chiarito che per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la pensione di inabilità al lavoro viene liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

Cumulabilità

La pensione di inabilità al lavoro dal 17 agosto 1995 secondo l’art. 1, c. 43, L. n. 335/1995, congiuntamente all’assegno ordinario di invalidità, non può essere percepita congiuntamente alla rendita Inail che ha per oggetto lo stesso evento invalidante.

Le circolari nn. 91 e 115/1996 dell’Ipns, specificano che l’incumulabilità tra rendita Inail e pensione di inabilità opera solo nei casi in cui il soggetto sia già titolare di rendita Inail. Quindi in presenza di una domanda di pensione, nella quale il richiedente dichiara di aver inoltrato anche domanda di rendita vitalizia Inail, l’ufficio deve comunque corrispondere la pensione di inabilità in via provvisoria, avvertendo il pensionato che l’eventuale liquidazione della rendita comporta automaticamente il recupero, totale o parziale, degli importi di pensione di inabilità già corrisposti, in quanto incumulabili.

I casi invece in cui la pensione di inabilità al lavoro può essere cumulata con le prestazioni Inail sono:

Requisito contributivo

Il requisito contributivo per il diritto all’assegno ordinario di invalidità e alla pensione di inabilità al lavoro è fissato in cinque anni complessivi di contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

Con la circ. n. 156/1998 l’Inps ha chiarito che, quando il requisito sia raggiunto con la concorrenza di contribuzione Ago e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si attribuisce la categoria della gestione autonoma nella quale l’assicurato ha contribuito con prevalenza negli ultimi tre anni.

Con la sentenza n. 15399/2006 la cassazione ha stabilito che, ove il requisito contributivo sia integrato attraverso versamenti volontari, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è effettuato il versamento stesso.

La domanda

La domanda per la pensione di inabilità al lavoro deve essere presentata all’Inps attraverso procedura telematica presso un ente di patronato e, per i cittadini in possesso di pin, mediante il portale telematico Inps nell’apposita area personale.

Alla domanda occorrerà allegare il certificato medico SS3 redatto dal medico curante, il quale elenca tutte le patologie delle quali il soggetto è affetto, lo stesso modello verrà trasmesso telematicamente dal medico curante, in prima istanza, e successivamente allegato telematicamente alla domanda.

La Visita

Una volta inoltrata la domanda per la pensione di inabilità al lavoro, l’Inps di competenza territoriale provvederà a comunicare al soggetto richiedente il giorno e l’ora della visita presso la commissione medica incaricata, di competenza territoriale, presso la quale il soggetto dovrà presentarsi munito di documenti di riconoscimento e copie di tutta la documentazione medica in suo possesso.

Pensione di inabilità – Tempistiche

In caso di riconoscimento l’Inps provvederà alla liquidazione amministrativa della pensione di Inabilità al lavoro con decorrenza dal primo giorno del mese successivo l’invio della domanda.

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