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Totalizzazione contributiva

27 Gennaio 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

La totalizzazione contributiva è un istituto che permette a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un’unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti.

Questo tipo di operazione è completamente gratuita e si contraddistingue per il fatto che offre la possibilità di cumulare periodi assicurativi non coincidenti sparsi in più gestioni previdenziali al fine di perfezionare un diritto alla pensione.

La totalizzazione contributiva risulta importante soprattutto per i lavoratori che hanno delle carriere discontinue e che per questo si trovano nella situazione in cui hanno spesso accreditati contributi in gestioni previdenziali differenti, conseguenza della frammentazione dei periodi lavorativi.

L’obiettivo della totalizzazione è quello di dare valore a questi periodi. Sulla base di tale principio il Decreto Legislativo 42/2006 si caratterizza per il fatto che consente ai lavoratori di utilizzare la totalizzazione nazionale per unificare tali periodi, se non coincidenti, in modo gratuito ed ottenere l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.

Il vero vantaggio della totalizzazione è il fatto che riguarda praticamente tutte le casse, incluse quelle dei liberi professionisti. Essa offre la possibilità di sommare i contributi della gestione separata Inps che altrimenti non può essere ricongiunta.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • Chi sono i destinatari della totalizzazione contributiva
  • Quali sono i requisiti
  • Il sistema di computazione

Soggetti beneficiari

Si identificano come soggetti beneficiari della totalizzazione contributiva e quindi sono i soggetti che hanno la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a:

  • due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
  • Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
  • Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso).

Con la totalizzazione contributiva si delinea una situazione tale per cui se ricorrono le rispettive condizioni di legge, l’assicurato ha la possibilità di chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione delle predette disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi oppure con l’applicazione delle disposizioni normative riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in oggetto.

Si ricorda che per il raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Emerge che i periodi contributivi esteri devono, a loro volta, rispettare il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Requisiti

Affinché sia richiesta la totalizzazione è necessario che:

  • il lavoratore non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione;
  • Il lavoratore non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

Non è più richiesta un’anzianità contributiva minima presso le gestioni coinvolte nella totalizzazione per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, con effetto dal 1° gennaio 2012. Questo significa che la totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione. La totalizzazione è di tipo totale, non esiste la totalizzazione parziale. Con il Dl 201/2011 è stato soppresso il vincolo che non consentiva di valorizzare spezzoni contributivi inferiori a 3 anni.

Per fruire, poi, della totalizzazione l’interessato non deve, quindi, essere già titolare di pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte nella totalizzazione anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell’assicurato. Inoltre, l’assicurato, non deve aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi mentre non risulta condizione ostativa la circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessate.

La modalità di computazione

Per determinare l’anzianità contributiva dall’assicurato, ogni gestione considera le regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

Devono essere accreditati i contributi figurativi e attribuite le maggiorazioni contributive previste dalle specifiche disposizioni legislative (come invalidità superiore al 74%, esposizione all’amianto, ecc.). Inoltre, devono risultare contratti i periodi di attività lavorativa per i quali la retribuzione percepita è inferiore al minimale retributivo di accredito previsto dall’articolo 7, legge 11 novembre 1983, n. 638. Per il raggiungimento del diritto alla prestazione sono sommati i contributi non coincidenti versati nelle varie gestioni, mentre ai fini della misura vengono considerati tutti i contributi versati, anche quelli coincidenti.

Andando a prendere in considerazione la pensione in regime di totalizzazione emerge che questa è determinata solo col metodo contributivo qualora al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni interessate. In tale ultimo caso il lavoratore, invece, mantiene il sistema di calcolo della prestazione vigente nel fondo interessato. Se un lavoratore totalizza i contributi presenti in due gestioni e, quindi, un diritto autonomo a pensione di vecchiaia, la quota di pensione erogata da tale gestione mantiene il sistema di calcolo previsto dalle regole della predetta assicurazione. Dal 1° gennaio 2017 i lavoratori dovranno verificare la possibilità di ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi poiché tale istituto è più vantaggioso rispetto alla totalizzazione perchè non determina il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo.

I trattamenti in totalizzazione

Con la totalizzazione è possibile conseguire la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di inabilità e la pensione indiretta.

Nello specifico:

  • la prestazione di vecchiaia è erogata al raggiungimento dei 66 anni unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi;
  • la pensione di anzianità è indipendente dall’età anagrafica e viene erogata con 41 anni di contributi; per il conseguimento del rateo è necessario attendere l’apertura di una finestra mobile di 18 mesi o di 21 mesi (nel caso di pensione di anzianità).

Per il perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni che viene richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. Sono, quindi, esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione che però risultano utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo della pro quota a carico delle singole gestioni.

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