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I contributi figurativi

Contributi Figurativi
7 Settembre 2022
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Tempo di lettura 3 minuti

Sai cosa sono i contributi figurativi?

I contributi figurativi si definiscono come dei periodi di tipo assicurativo che vengono gratuitamente accreditati da parte dello Stato nel momento in cui vengano meno gli effettivi versamenti.

I contributi figurativi vengono versati in presenza di particolari condizioni meritevoli di tutela per il lavoratore.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • Che cosa sono i contributi figurativi
  • Come avviene l’accreditamento dei contributi figurativi
  • Come funzionano i contributi figurativi

Contributi Figurativi cosa sono?

I Contributi figurativi sono dei periodi della vita lavorativa in cui il lavoratore si trova in una situazione in cui questi non ha la possibilità di svolgere la normale attività lavorativa a causa di condizioni che possono essere:

In tali situazioni per il datore di lavoro viene meno l’onere di procedere al versamento dei contributi previdenziali.

Considerando la rilevanza dei contribuiti figurativi, ai fini di riuscire ad assicurare la copertura assicurativa e il diritto alla pensione ai lavoratori, in quanto giudicati meritevoli di tutela, è previsto, a livello normativo che avvenga l’accreditamento sul conto assicurativo dei lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) dei relativi contributi.

Dati questi presupposti emerge come nonostante siano privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, questi periodi sono coperti sul piano pensionistico e vengono considerati per il calcolo della pensione

Emerge, quindi, che i contributi figurativi non sono versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore tale per cui si pongono come una sorta di copertura “fittizia”.

I contributi figurativi sono versati qualora si sia verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro né del lavoratore.

Ai fini di regolare il versamento dei contributi figurativi questi sono normati in quanto la legge individua a titolo tassativo quali sono le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati o d’ufficio oppure su diretta domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato. 

Si ricorda che i contributivi figurativi sono diversi dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) che sono a carico del lavoratore così come i contributi volontari

I contributi figurativi sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge e si applicano contestualmente ad una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa. Questi sono contributi accreditati, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi.

I contributi figurativi servono sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo e possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d’ufficio, cioè automaticamente.

Quali sono i contributi figurativi

Così come sopra anticipato l’accredito dei contributi figurativi può essere attuato d’ufficio o sulla base di specifica domanda attuata dal lavoratore.

Sono accreditati d’ufficio, e quindi senza l’attuazione di una specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore ha usufruito di:

  • Cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • contratto di solidarietà difensivi;
  • progetti di lavori socialmente utili per i quali il sussidio denominato “Assegno ASU” è corrisposto dall’INPS nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e amministrative in materia;
  • indennità di mobilità;
  • indennità di disoccupazione;
  • indennità in ambito ASPI e NASpI;
  • assistenza antitubercolare a carico dell’INPS.

Si ricorda che a livello delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, ad esempio, si possono accreditare a domanda i seguenti periodi:

  • servizio militare obbligatorio;
  • servizio militare volontario;
  • servizio civile;
  • riposi giornalieri;
  • maternità al di fuori di un rapporto di lavoro;
  • congedo parentale durante il rapporto di lavoro;
  • malattia del bambino;
  • malattia e infortunio;
  • aspettativa per cariche sindacali;
  • aspettativa per cariche elettive;
  • assenza dal lavoro per donazione sangue.

Emerge che per i lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici sono accreditabili a domanda anche i periodi in cui l’assenza dal lavoro è per i seguenti motivi:

  • aspettativa non retribuita per la copertura di cariche pubbliche elettive;
  • aspettativa sindacale non retribuita o fruita in misura parziale;
  • astensione obbligatoria per maternità (congedo di maternità o di paternità) al di fuori del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo emerge che risultano essere accreditabili d’ufficio anche i periodi di astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) durante il periodo lavorativo, nei casi in cui non ci sia retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta, nonché i periodi di assenza dal lavoro per malattia del bambino, nei casi in cui non ci sia retribuzione.

Differente è la questione dei contributi figurativi per quanto concerne i soggetti autonomi e gli altri lavoratori.

Infatti, in questi casi, gli accrediti figurativi che sono a favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) risultano essere direttamente effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale nel caso in cui ci sia anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti. 

In deroga al criterio di cui sopra e in presenza del requisito per l’accredito nella gestione autonoma è comunque salva la facoltà dell’interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo nella gestione autonoma.

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