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L'occasione di Lavoro

L'occasione di lavoro INAIL
23 Maggio 2022
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Tempo di lettura 5 minuti

Che cos’è?

L’espressione occasione di lavoro indica non già la causa dell’infortunio ma la mera riferibilità dell’evento assicurato al lavoro e comprende tutte le situazioni nelle quali l’attività lavorativa propria dell’infortunato, come pure le concrete modalità dell’organizzazione di lavoro, imponendo specifici comportamenti e adempimenti siano tali da esporre il lavoratore, secondo una previsione oggettivistica che ne comprende anche l’eventuale imprudenza, negligenza o imperizia (e cioè colpa), al possibile verificatasi di eventi dannosi.

Ricordiamo che, mentre nelle malattie professionali è richiesto un nesso di causalità con il lavoro, per gli infortuni è sufficiente un nesso di occasionalità ed è decisiva la finalità dell’atto.

Occasione di lavoro: In attualità di lavoro

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale l’espressione “occasione di lavoro” comprende tutte quelle condizioni, tra cui quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nella quale e possibile il rischio di danno per il lavoratore.

Gli infortuni accaduti in attualità di lavoro in conseguenza di cadute, scivolamenti, urti, ecc. sono indennizzabili se occorsi nell’attuazione di comportamenti necessitati in relazione allo svolgimento del lavoro, cioè riconducibili ad esigenze e finalità lavorative e non imputabili alla libera scelta del lavoratore.

Occasione di lavoro: Rischio specifico

Il rischio specifico può attenere direttamente alle mansioni assegnate al lavoratore e in tal caso si tratta di rischio specifico proprio, ovvero riferirsi ad attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse o strumentali allo svolgimento di quelle mansioni, in tal caso si tratta di rischio specifico improprio.

Il requisito dell’aggravamento del rischio, richiesto dalla precedente elaborazione giurisprudenziale per l’ammissione all’indennizzo, diviene superfluo.

Occasione di lavoro rischio improprio: cadute sul luogo di lavoro

L’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro sussiste anche nell’ipotesi di rischio cosiddetto improprio, ossia non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore, ma inerente ad un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle stesse, a nulla rilevando l’eventuale carattere dii mera occasionalità di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere della “normalità” o “tipicità” del rischio protetto.

Il prestatore d’opera è tutelato in tutte le condizioni, anche ambientali, in cui è possibile il rischio di danno, sia che esso provenga dall’apparato produttivo, sia che dipenda da terzi, sia che discenda da comportamenti proprio del lavoratore, salva l’ipotesi di rischio elettivo.

In base a questa considerazione la cassazione, con la sentenza n. 3363/2001, ha ritenuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un’impiegata che in ufficio si spostava a bordo della sua sedia da computer, per avvicinarsi ad un armadietto e prendere una pratica e, con la sentenza n. 180/2005, ha ammesso alla tutela l’infortunio avvenuto nel recarsi in bagno per lavarsi alla fine del turno ospedaliero.

Occasione di lavoro: Sufficiente la mera presenza sul luogo di lavoro

Per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nella quale è immanente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fatti e situazioni propri del lavoratore. Pertanto, se durante lo svolgimento del lavoro, il prestatore d’opera, presente nella struttura organizzativa dell’impressa, venga colpito da causa violenta rapportabile a suo stesso fatto, l’evento lesivo che ne consegue deve ritenersi avvenuto in occasione di lavoro, giacché la mera presenza sul luogo di lavoro crea un nesso tra lavoro ed evento, e quindi deve essere indennizzato dall’istituto assicuratore.

Con questa motivazione la cassazione con la sentenza n. 5019/1994, ha riconosciuto come infortunio sul lavoro la distorsione ad un ginocchio per un lavoratore che stava sistemando medicinali su uno scaffale.

Occasione di lavoro: Fuori dal luogo di lavoro

Il temporaneo allontanamento dal posto di servizio “per respirare un pò di aria salubre” non può qualificarsi come allontanamento non autorizzato dal posto di lavoro, non è idoneo a interrompere, sia pur temporaneamente, il nesso di causalità fra la prestazione del servizio e l’infortunio.

L’occasione di lavoro, condizione per l’indennizzabilità dell’infortunio patito dal lavoratore, non comporta necessariamente che l’infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece la sussistenza di un nesso di derivazione eziologica tale che l’evento dipenda dal rischio, proprio, inerente ad atti intrinseci alle prestazioni lavorative ovvero dal rischio, improprio, insito cioè in attività accessorie o strumentali, ma strettamente connesso al compimento delle medesime.

Ne consegue che, quando l’infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative, incombe sull’assicurato la prova dell’esistenza delle circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro.

Atto intrinseco alle prestazioni lavorative

Un sinistro è indennizzabile ai sensi della disciplina sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro se tra le prestazioni lavorative e lo stesso vi è un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l’evento dipende da un rischio inerente ad un atto intrinseco a tali prestazioni o comunque strettamente connesso al compimento delle medesime.

Occasione di lavoro: Scherzo dei colleghi

L’occasione di lavoro richiede che l’evento lesivo sia ricollegabile, in modo non meramente marginale, all’esposizione dell’infortunato al rischio indotto dagli elementi (inerenti all’ambiente, alle macchine o alle persone) costituenti le condizioni oggettive dell’attività protetta. Ne consegue che sono indennizzabili tutti quegli eventi che ledono l’integrità fisica del lavoratore per effetto di condotte imprudenti, negligenti e prive di qualsiasi perizia professionale messe in atto da colleghi nello svolgimento delle proprie mansioni.

L’occasione di lavoro: Fatti delittuosi

La cassazione con diverse sentenze ha chiarito che “ai fini dell’operatività dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il requisito dell’occasione di lavoro può ritenersi realizzato tutte le volte in cui lo svolgimento di un’attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisca l’occasione dell’infortunio e, cioè, abbia determinato l’esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando così luogo ad un nesso eziologico, anche se mediato ed indiretto, tra prestazione lavorativa ed infortunio.

Omicidio volontario

Con la sentenza n. 10065/1994 la cassazione ha escluso dalla tutela il commerciante di fiori raggiunto al mercato da colpi di arma da fuoco a lui non indirizzati e con la sentenza n. 10815/1998 ha escluso la configurabilità del requisito dell’occasione di lavoro in relazione ad un omicidio volontario di un lavoratore sul luogo di lavoro, poiché, in mancanza di adeguate risultanze in senso contrario, non poteva escludersi la riferibilità del movente dell’omicidio, il cui autore era rimasto ignoto, a questioni personali.

Morte sul cantiere

Non è risarcibile dall’Inail l’aggressione attuata da un terzo nei confronti di un lavoratore. Neppure se ciò è avvenuto in un cantiere e tale aggressione abbia provocato la morte del dipendente. Lo ha stabilito la cassazione, con la sentenza n. 1712/2006.

Pericolosità ambientale

Le condizioni di pericolosità ambientale esistenti in taluni paesi stranieri in determinate contingenze storico-politiche assumono per i lavoratori Italiani all’estero la natura del rischio specifico improprio e possono quindi determinare l’indennizzabilità dei conseguenti eventi dannosi. Basandosi su questi principi, la cassazione, con la sentenza n. 9801/1998, ha riconosciuto come infortunio sul lavoro l’attentato di cui era rimasto vittima un lavoratore Italiano in servizio in Libia alle dipendenze di una ditta Italiana.

Occasione di lavoro: Rischio generico aggravato

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando tra l’evento lesivo e la prestazione lavorativa sussista un nesso eziologico – quanto meno mediato e indiretto, e cioè una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e luogo – l’infortunio è indennizzabile anche se non riconducibile a un rischio tipico della prestazione lavorativa, purché sussista tra il sinistro e la prestazione stessa un nesso tale da rendere l’infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell’evento e alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso di una determinata attività lavorativa.

Occasione di lavoro: Rischio connesso

E’ indennizzabile anche l’infortunio non coperto dall’assicurazione Inail, a condizione che l’evento si sia verificato durante le prestazioni lavorative connesse a quelle per cui vige l’obbligo assicurativo. Lo ha stabilito la cassazione con la sentenza n. 5419/1999.

Rischio elettivo

Il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti:

  • Vi deve essere un solo atto volontario ( in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni) ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive;
  • Diretto a soddisfare impulsi meramente personali;
  • Che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l’evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Occasione di lavoro: La pausa non preclude l’indennizzo

L’ambiente di lavoro è tutto lo spazio in cui si svolge l’attività lavorativa. E chi accede al cantiere per ragioni connesse al lavoro per recarsi o sostare in qualsiasi zona anche in momenti di pausa, riposo o di sospensione dal lavoro. Lo afferma, con la sentenza n. 554/1992, la cassazione.

L’infarto

Secondo una definizione giurisprudenziale ormai consolidata in cassazione uno sforzo lavorativo, per assurgere a causa violenta di infortunio, non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali tipiche delle prestazioni cui l’infortunato sia addetto, essendo sufficiente che abbia comportato, con un’erogazione di energia fisica concentrata nel tempo e intensa, una lesione all’organi.

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