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Infortunio in Itinere

Infortunio in itinere
2 Giugno 2023
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Tempo di lettura 11 minuti

È definito infortunio in itinere quell’evento in cui il lavoratore ha un incidente nel tragitto di andata/ritorno casa/lavoro. Tale evento non deve per forza riguardare un incidente stradale ma può anche riguardare un incidente avvenuto a piedi, sulla moto o su una bicicletta.

Che cos’è

Già nel 1963, con la legge n. 15/1963, era stata data delega al governo di emanare norme intese a disciplinare l’istituto dell’infortunio in itinere, in modo tale da comprendere nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro.

La legge venne poi rinnovata con il Dpr n. 1124/1965, che con l’art. 6 garantì da subito specifica tutela ai soli marittimi. Alla fine dopo oltre un trentennio, la cosa ha trovato attuazione con l’art. 12, D.lgs. n. 38/2000 su nuova delega conferita dalla L. n. 144/1999. Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale . percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno . dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Criteri generali

Va chiarito in via preliminare che esulano dalla nozione di infortunio in itinere e rientrano invece in quella tradizionale di infortunio sul lavoro tutti gli eventi lesivi occorsi sulla strada a soggetti tenuti per ragioni professionali a far uso dell’autovettura o di altro mezzo di trasporto e che, sono tutelati per l’infortunio in itinere soltanto i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Secondo ormai consolidata giurisprudenza l’infortunio in itinere è indennizzabile quando esiste:

  1. Un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’assicurato l’iter normale per recarsi al lavoro per tornare alla sua abitazione (criterio spaziale);
  2. Un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non deve essere percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non ricollegabili alla seconda (criterio temporale);
  3. Necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della facoltà del lavoratore di soggiornare in un luogo diverso da quello di lavoro, purché la distanza tra tali luoghi appaia ragionevole.

Tale necessità, dell’uso del mezzo privato, non può essere valutata se non tenendo in considerazione, oltre che l’esistenza di mezzi pubblici, l’orario di lavoro, ecc, anche le esigenze umane e di vita del lavoratore. Il riferimento deve essere al diritto alla famiglia, al diritto e libertà di fissazione della residenza, al diritto alla salute, alla vita sociale, al tempo libero, tutti diritti questi dai quali non si può prescindere allorquando si debba stabilire la necessita dell’uso del mezzo privato per percorrere il tratto di strada tra il luogo di lavoro e l’abitazione.

Una volta accertate le finalità lavorative, nonché la normalità del tragitto e la percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi, l’infortunio in itinere può ritenersi indennizzabile, indipendentemente dalle modalità con cui è affrontato il percorso (mezzo privato, a piedi, con mezzo publico).

L’Inail ha chiarito che il percorso da seguire deve essere quello “normalmente” compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve.

La casistica giurisprudenziale

In diverse sentenze i giudici hanno affermato sussistere il nesso tra prestazione ed infortunio proprio perché hanno ritenuto che l’utilizzo del mezzo privato fosse giustificato e necessario per garantire al lavoratore l’espletamento di tutte quelle attività che rientrano nel concetto di padre di famiglia.

Necessità di partecipare alla vita familiare

Così è stato assoggettato alla tutela infortunistica l’infortunio in itinere occorso al lavoratore mentre si recava a casa per consumare il pasto, durante la sospensione del lavoro, tenuto conto, appunto, delle apprezzabili esigenze del lavoratore medesimo connesse anche alla necessità di partecipare alla vita familiare. Il lavoratore deve poter conciliare i doveri inerenti al suo rapporto di lavoro con i propri diritti civili e con gli altri doveri a lui incombenti verso la famiglia. La cassazione, con la sentenza n. 10750/2001, introduce in modo netto il concetto di “normalità” della vita familiare e sociale.

Infortunio in itinere: l’uso del mezzo privato

Il rientro in famiglia, soprattutto per le feste, come quella di Natale, è un diritto per tutti i lavoratori.

Con la sentenza n. 12903/1997 la cassazione ha riconosciuto infortunio in itinere l’incidente stradale capitato ad un lavoratore che percorreva oltre 1000 Km per tornare a casa.

Per la cassazione quel che conta non è la frequenza del viaggio bensì la normalità dell’esigenza di esso e il rientro in famiglia è un’esigenza naturale giuridicamente collegata al rapporto di lavoro poiché la costituzione stessa prevede il lavoro come destinato a soddisfare le esigenze vitali della famiglia. 

Il rischio generico aggravato che il lavoratore può incontrare nei periodici viaggi per tornare alla propria famiglia non può dirsi una libera scelta e deve ritenersi, al pari di chi lo affronti giornalmente, conseguente al lavoro e perciò indennizzabile, motiva la suprema corte.

Infortunio in itinere: sulle strisce pedonali

La cassazione, con la sentenza n. 5047/1998, ha definito indennizzabile l’infortunio in itinere occorso al liquidatore di sinistri di una compagnia di assicurazioni che, uscito dai locali della società, era scivolato su di un attraversamento pedonale mentre si recava alla propria autovettura per portarsi fuori città per motivi di lavoro.

Infortunio in itinere: discesa in garage

Con le sentenze nn. 4841/1998 e 13629/2007 la stessa corte aveva escluso l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere a un lavoratore, che dopo l’uso necessitato del suo ciclomotore per tornare dal lavoro, era scivolato mentre, per riporre il veicolo, percorreva la rampa di discesa del garage, pericolosa per le cattive condizioni atmosferiche.

Infortunio in itinere: mezzo altrui

E’ indifferente che il mezzo di locomozione sia del lavoratore o che l’incidente avvenga a bordo del mezzo altrui.

E’ stato indennizzato l’incidente occorso ad un lavoratore investito da un’automobile mentre era in attesa di un collega che avrebbe dovuto accompagnarlo con la propria vettura sul posto di lavoro (Cass., n. 4657/19879).

Sul rispetto del codice stradale

E’ irrilevante il tipo di mezzo utilizzato purché rientri tra quelli ammessi alla circolazione.

In tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che esclude l’indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell’attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.

Con questa motivazione la cassazione, con la sentenza n. 11885/2003, ha rigettato la domanda di corresponsione della rendita Inail proposta dai superstiti di un lavoratore deceduto a causa di un infortunio occorsogli mentre alla guida di un ciclomotore si stava recando dalla propria abitazione nel luogo di lavoro, avendo imboccato una strada in violazione di divieto di transito ed incrociato altra autovettura per evitare la quale aveva operato una repentina manovra che aveva determinato il ribaltamento del ciclomotore e le lesioni in seguito alle quali era deceduto.

Patente di guida

La cassazione, con la sentenza n. 5525/2004, ha negato il diritto alla rendita per infortunio in itinere in favore dei superstiti di un bracciante agricolo, deceduto a causa del ribaltamento del trattore per errata manovra in fase di parcheggio, in quanto sprovvisto di patente di guida per il mezzo agricolo.

Non rispetta lo stop

La violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice. Il consiglio di stato, con la sentenza n. 1309/2007, nega il riconoscimento dell’infortunio in itinere ad un dipendente che non si era fermato al segnale di stop.

Infortunio in itinere: in bici

L’infortunio in itinere avvenuto in bici non è indennizzabile quando la distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro è cosi esigua da rendere superfluo l’uso della bicicletta.

E’ quanto ha stabilito la cassazione con le sentenze nn. 11628/1998, 5589/1999, 14681/2000 e 11112/2002. Analoga motivazione è stata portata dalla stessa corte, con la sentenza n. 15617/2001, in riferimento all’uso del ciclomotore.

Tutela automatica sulle piste ciclabili

Con nota n 8476/2011 l’Inail ha precisato che l’infortunio in itinere con la bicicletta è sempre indennizzabile quando avviene su pista ciclabile.

Nei tratti di strada aperti al traffico automobilistico sono indennizzabili, invece, qualora l’uso del mezzo privato sia necessitato.

L’istituto chiarisce che il bike-sharing non può essere assimilato a trasporto pubblico.

In ciclomotore

L’infortunio in itinere verificatosi nel corso di uno spostamento del lavoratore per motivi inerenti allo svolgimento della propria prestazione è indennizzabile anche in caso di utilizzazione di mezzi di trasporto privati, purché tale utilizzazione sia “necessitata”, cioè funzionalizzata, in relazione alle circostanze di tempo e luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi.

Se gli orari dei mezzi pubblici coincidono con quelli di lavoro non è indennizzabile l’infortunio in itinere occorso al lavoratore che avesse scelto di andare a lavorare con il motorino per poter guadagnare tempo e assistere madre anziana e malata, è quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza 6929/2005.

Lavoratore motorizzato

Se il datore di lavoro richiede al dipendente di essere motorizzato al fine di esplicare in modo più rapido i suoi compiti, e questo, aderendo all’invito, fa uso di un proprio ciclomotore, non si ha rischio elettivo da parte sua. L’infortunio in itinere che consegue all’uso del ciclomotore deve pertanto ritenersi avvenuto in occasione di lavoro.

Non è responsabile il datore di lavoro

L’obbligo di effettuare costanti spostamenti in auto non determina la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal lavoratore nel corso di una trasfera. Lo ha stabilito la cassazione con la sentenza n. 13309/2007.

Sulla presenza della mensa nel posto di lavoro

Costituisce infortunio in itinere indennizzabile dall’Inail quello occorso al lavoratore investito da un’autovettura durante la pausa per il pranzo nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l’azienda, ricorrendo la condizione dell’inerenza dello spostamento all’attività lavorativa prestata.

In base a questo principio la cassazione, con la sentenza n. 6374/1996, ha riconosciuto l’infortunio sul lavoro al lavoratore che era stata investito dopo aver parcheggiato la propria autovettura.

Perfino l’inail sostiene ora di riconoscere l’infortunio in itinere eventualmente occorso nel recarsi alla mensa in azienda, in quanto, per giurisprudenza costante, le brevi soste per soddisfare le elementari esigenze fisiologiche, tra cui appunto la pausa pranzo principale, non interrompono il nesso causale tra rischio lavorativo ed evento.

L’infortunio nel percorso automobilistico necessario al lavoratore per raggiungere l’abitazione per il pranzo non può configurare infortunio in itinere se sul luogo di lavoro è presente il servizio di mensa.

Qualora il datore di lavoro non abbia predisposto un servizio mensa all’interno della struttura aziendale, ma abbia dotato i lavoratori di buoni-pasto, usufruibili presso pubblici esercizi situati in prossimità del luogo d lavoro, costituisce rischio elettivo, frutto di una libera determinazione priva di alcun diretto collegamento con l’attività lavorativa svolta, la scelta del lavoratore di consumare il pasto presso la propria abitazione, raggiungendola con il mezzo privato.

In assenza di mensa aziendale non si può imporre di consumare il pasto in un ristorante o addirittura sul luogo di lavoro.

Infortunio in itinere: il percorso

Situazioni che danno diritto, poi, pacificamente all’indennizzo dell’infortunio in itinere, consistono nel dover percorrere una strada determinata che, conducendo al luogo di lavoro, presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, come pure nelle necessità di trasportare attrezzi da lavoro che, per il loro ingombro, trasformano un rischio di per sé generico, in rischio specifico improprio.

Ovviamente il percorso deve costituire per il lavoratore l’iter normale per recarsi al lavoro o per tornare alla sua abitazione, senza che siano effettuate deviazioni per esigenze personali.

Ricorrerebbe infatti, in questo caso, il cosiddetto rischio elettivo: sarebbe cioè interrotto ogni legame con il lavoro. L’Inail non ritiene rischio elettivo le deviazioni per cause di forza maggiore o per passare a prendere un collega di lavoro.

Percorso più breve

Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre procedere in primo luogo alla valutazione dell’elemento topografico e ciè di quello che si presenta come il percorso più breve dall’abitazione alla sede di lavoro, e verificare successivamente se le eventuali deviazioni compiute dall’assicurato abbiano comportato, rispetto al percorso normale, minori intoppi e attraversamenti urbani.

E’ quanto ha precisato la cassazione nella sentenza 19937/2010.

Breve sosta

La corte costituzionale, con l’ordinanza n. 1/2005, ha chiarito che una breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato non integra l’ipotesi dell’interruzione e non si pone quindi al di fuori della copertura assicurativa.

In caso di scippo

La cassazione con la sentenza n. 14715/2000, ha sancito l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso a una impiegata che aveva riportato lesioni quale conseguenza della caduta provocata da uno scippo mentre, al termine dell’orario di lavoro, faceva ritorno alla sua abitazione in bicicletta, il cui utilizzo era stato considerato il mezzo più idoneo allo spostamento in relazione alla conclusione dell’orario di lavoro e alla periodicità dei mezzi del servizio pubblico.

Infortunio in itinere: Rischio elettivo

La richiesta e l’ottenimento, da parte del dipendente, dell’autorizzazione dell’amministrazione datrice di lavoro a risiedere fuori dalla sede di lavoro con esonero dell’amministrazione medesima da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, non comportano l’esposizione del dipendente – in caso di incidente stradale durante il viaggio di andata o di ritorno dal lavoro – ad un rischio elettivo tale da escludere una qualsiasi connessione dell’infortunio con la prestazione lavorativa.

Per rischio elettivo deve intendersi la particolare situazione nella quale il lavoratore venga a trovarsi per scelta puramente arbitraria, diretta a soddisfare impulsi personali che lo inducono ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività.

L’Inail non ritiene rischio elettivo la scelta del lavoratore di pernottare nel centro ove ha prestato servizio per affrontare poi il viaggio di ritorno a casa in condizioni di maggior sicurezza.

In caso di colpa del lavoratore

La colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che non si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo.

Tali, a titolo esemplificativo, potrebbero essere: manovre pericolose determinate da stato di ubriachezza, gareggiare in velocità con altri veicoli, percorrere una strada chiusa all’accesso per inagibilità, ecc. Quindi scelte colpevoli dettate da atteggiamenti e condotte non giustificabili o superflue e comunque controindicate rispetto al risultato da raggiungere.

Dimora diversa dalla residenza

La cassazione con sentenza n. 5063/2000, ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio in itinere occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la prima dimora, più vicina al luogo di lavoro rispetto alla propria residenza anagrafica, e resa nota al datore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta dell’infortunato di tornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia del giorno festivo, al luogo di dimora, anziché presso la famiglia di origine, nel luogo della sua residenza, non avrebbe costituito rischio elettivo.

Infortunio in itinere: al lavoro a piedi

Anche il lavoratore pedone affronta lo stesso rischio del lavoratore che si reca sul posto di lavoro con auto privata o mezzo pubblico.

In base a questo principio la cassazione, con la sentenza n. 10272/1998, riconosce indennizzabile l’infortunio subito dal lavoratore che si rechi a piedi sul luogo di lavoro e che subisca un incidente stradale lungo il suo percorso ordinario. 

Allorché l’uso delle pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, particolarmente quando la strada pubblica conduca esclusivamente ad esso e non siano sicché possibili per il lavoratore scelte diverse, si configura un rapporto finalistico, o strumentale, tra l’attività di locomozione e di spostamento e l’attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel quid pluris richiesto per la indennizzabilità dell’infortunio in itinere.

Infortunio in itinere: a lavoro con l’autobus

Se, per raggiungere il luogo di lavoro, si ricorre a mezzo di trasporto pubblico, negli stretti limiti in cui esso sia necessario ed attenendosi al percorso ordinario, è indennizzabile l’infortunio in itinere occorso in conseguenza del sinistro stradale che abbia coinvolto tale mezzo di trasporto. In senso conforme la Corte di Cassazione si è pronunciata con le sentenze nn. 13097/1999 e 14682/2000.

Vigili urbani

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il vigile urbano viabilista rientra tra le persone assicurate e di conseguenza, ha diritto, ove ne esistano i presupposti di fatto, alla tutela dell’infortunio in itinere. Lo ha stabilito la cassazione con la sentenza n. 16168/2005.

Sul portone di casa

La cassazione, con la sentenza n. 5937/2001, ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio in itinere subito da un’impiegata che, appena uscita di casa per recarsi in ufficio, è caduta sui gradini esterni del portone condominiale. La stessa corte con la sentenza n. 15777/2007 ha negato l’indennizzabilità in caso di caduta sul portone di casa.

Infortunio in itinere nelle abitazioni e pertinenze

Con circ. del 12/1/2004 l’Inail chiarisce la propria posizione riguardo a questa casistica di infortuni in itinere. L’art. 12, D.lgs. n. 38/2000 ha esteso la tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro:

  • Nelle pertinenze del luogo di lavoro, per quanto attiene gli infortuni in itinere nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che, quando ne ricorrono i presupposti, l’evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere ma bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro;
  • Nelle pertinenze dell’abitazione o condominio, la questione si presenta più complessa trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di uso esclusivo o comune, il lavoratore deve comunque necessariamente percorrere per accedere alla via pubblica, rientrino o meno nel rischio di infortunio in itinere protetto.

Infortunio in itinere mortale

Con la sentenza n. 21897/2009 la Cassazione ha chiarito che l’erogazione della rendita Inail alla vedova di un lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, non potendosi applicare il principio del compesatio lucri cum damno in considerazione del diverso titolo giustificativo dei pagamenti in questione.

Il premio assicurativo

L’accollo esclusivo al datore di lavoro dell’onere finanziario della tutela infortunistica, realizzato mediante imposizione dell’obbligo del pagamento di premi commisurati statisticamente alla probabilità del verificarsi di eventi dannosi per i lavoratori è frutto di una precisa scelta normativa, in base alla quale, è stata introdotta una deroga al diritto comune in tema di imputazione oggettiva della responsabilità vivile, dato che l’imprenditore, in quanto tale, non è chiamato a risarcire l’infortunato del danno subito. E’ quanto precisa la Cassazione, con sentenze nn. 11145/1992, 7638/2004 e 17655/2009, nel confermare che anche gli infortuni in itinere incidono nel premio assicurativo a carico del datore di lavoro.

Infortunio in itinere nel lavoro autonomo

Anche ai lavoratori autonomi può essere riconosciuta l’indennità Inail per gli infortuni in itinere in relazione agli spostamenti effettuati, non per casi dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa (come ai lavoratori dipendenti) ma che sia intrinseci all’espletamento dell’attività lavorativa e avvengano nel corso di essa. La cassazione, con sentenza n. 8570/1996, in base al principio dell’indennizzabilità dell’incidente che avviene durante l’esecuzione di atti materiali pertinenti all’oggetto dell’impresa e alle sue necessità operative, ha riconosciuto l’occasione di lavoro ad un gestore di piano bar, rimasto coinvolto in un incidente automobilistico mentre tornava da un’agenzia pubblicitaria dove aveva ritirato del materiale per promuovere la propria attività.

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