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Che cos'è la perequazione automatica

perequazione automatica
3 Febbraio 2020
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Che cos’è?

La perequazione automatica è un meccanismo che pone in relazione l’indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie e operai, e le prestazioni pensionistiche, in modo tale da adeguare l’importo di quest’ultime al costo della vita, al fine di proteggerne il potere d’acquisto.

 

Come funziona?

Come abbiamo già specificato la perequazione automatica è strettamente collegata all’indice ISTAT.

Al termine di ogni anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze emana un decreto che fissa, in via del tutto provvisoria, la percentuale di rivalutazione che dovrà essere applicata alle prestazioni pensionistiche nei mesi successivi.

Appare ovvio, quindi, che i pensionati percepiranno in un primo momento un adeguamento del tutto provvisorio che diventerà definitivo con relativo conguaglio, alla fine di ogni anno.

Tale conguaglio, che può risultare positivo o negativo a seconda della variazione tra le stime dell’indice e il suo valore calcolato in via definitiva, viene ricevuto ogni anno a gennaio sulla propria prestazione pensionistica

A chi spetta la perequazione automatica?

L’adeguamento deve essere applicato su tutte le prestazioni pensionistiche, siano queste dirette (pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata) o indirette (pensione ai superstiti).

Come vengono applicati gli indici?

E’ opportuno specificare che la perequazione automatica non viene applicata con lo stesso tasso percentuale su tutte le prestazioni pensionistiche.

Questa, infatti, viene suddivisa in fasce di reddito, a seconda delle quali, verrà applicata totalmente o parzialmente.

Per rendere chiaro il quadro d’applicazione della perequazione automatica, potrete ritrovare nella tabella sottostante le normative che hanno negli anni regolamentato tale adeguamento, e le relative percentuali poste in relazione alle fasce reddituali pensionistiche.

Buona lettura!

Evoluzione fasce di rivalutazione delle pensioni

Calcolo dell’assegno (Lordo annuo)1996/19981999/20002001/20072008/201020112012201320142015/201820192020/20212022
Fonte normativaLegge 449/1997Legge 449/1997Legge 388/2000Legge 247/07 e dl 81/2007Legge 338/2000Decreto legge 201/2011 decreto legge 65/2005Decreto legge 201/2011 decreto legge 65/2005Legge 147/2013Legge 147/2013
Legge 208/2015
Legge 145/2018Legge bilancio 2020Legge bilancio 2020
Fino a due volte il trattamento minimo100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
Tra le due e le tre volte il trattamento minimo90%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
Tra le tre e le quattro volte il trattamento minimo75%75%90%100%90%40%40%95%95%97%100%100%
Tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo75%75%90%100%90%20%20%75%75%77%77%90%
Tra le 5 e le 6 volte il trattamento minimo75%30%75%75%75%10%10%50%50%52%52%75%
Tra le 6 e le 8 volte il trattamento minimo75%30%75%75%75%0%0%€ 13,0845%47%47%75%
Tra le 8 e le 9 volte il trattamento minimo75%0%75%75%75%0%0%€ 13,0845%45%45%75%
Oltre le 9 volte il trattamento minimo75%0%75%75%75%0%0%€ 13,0845%40%40%75%
Come possiamo notare in passato i trattamenti pensionistici più elevati sono stati oggetto di rivalutazione delle aliquote di indicizzazione.
Nel 1998 l’art. n. 11, comma 13 dell’art. n. 59 della legge 449/1997 aveva disposto il congelamento della perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo. Identico blocco fu introdotto dalla legge 247/07 nel 2008 per le pensioni superiori a 8 volte il trattamento minimo.

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